IL D.V.R – Documento di Valutazione dei Rischi
In materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro vige il D.lgs.81/2008 e s.m.i. L’art. 17 del T.U. impone, in capo al datore di lavoro di una qualsiasi organizzazione, l’elaborazione di un documento di valutazione dei rischi i riferimento a quanto stabilito dal successivo art. 28. La mancata redazione di tale documento comporta una sanzione, a carico del D.L, pari all’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro. In quali circostanza deve essere redatto il D.V.R e chi lo deve fare ?
Ogni qual volta si configura un rapporto di lavoro indipendentemente dalla forma contrattuale e si instaura una condizione in cui un soggetto esercita un’attività all’interno di un’organizzazione lavorativa, si creano i presupposti per l’applicazione del D.lgs81/2008 e s.m.i. e il D.L è obbligato a redigere il DVR. Stante a questa definizione anche per attività a “rischio basso” con la presenza di un solo dipendente (anche con contratto di lavoro part time) si applica l’art.17 del T.U. e pertanto deve essere redatto specifico documento di valutazione dei rischi. In sostanza, se nell’ambito dell’organizzazione dell’attività lavorativa vi è la presenza di lavoratori, il D.L. deve mettere in atto una serie di misure preventive e protettive per garantire la salute e la sicurezza dei propri dipendenti. Per poter applicare tale “principio prevenzionistico e protettivo” occorre necessariamente valutare tutti i rischi della specifica attività di lavoro e di conseguenza provvedere alla riduzione “entro limiti accettabili” degli stessi.
In definitiva, quando si avvia una nuova attività di lavoro e si configurano le condizioni di applicazione dell’art. 17 e 28, il D.L. ha un tempo massimo di 90 giorni per provvedere alla redazione del D.V.R. Tale documento va poi aggiornato al cambio significativo di macchine, attrezzature o processo di lavoro, ovvero ad ogni condizione “sostanziale” che comporta una modifica della precedente valutazione dei rischi. Inoltre, per alcune tipologie di rischio quali ad esempio i rischi fisici (rumore, vibrazione, etc.) l’aggiornamento in merito alla valutazione degli stessi è fatta con cadenza almeno quadriennale.
Il D.U.V.R.I
IL D.U.V.R.I – Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti
In materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro vige il D.lgs.81/2008 e s.m.i. L’art. 26 del T.U. impone, in capo al datore di lavoro di una qualsiasi organizzazione, l’elaborazione di un documento
di valutazione dei rischi interferenziali (D.U.V.R.I.) in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi che operano all’interno della propria organizzazione di lavoro.
Prima di elaborare il documento in oggetto, il D.L. verifica l’ITP dell’azienda affidataria/appaltatrice ovvero l’idoneità tecnico professionale mediante l’acquisizione del certificato camerale o di una autocertificazione circa il possesso dell’ITP (per i lavoratori autonomi). Se da una parte il Datore di Lavoro committente deve verificare i requisiti tecnico professionali delle aziende affidatarie/ appaltatrice (aziende di pulizia, di manutenzione, etc.), dall’altra deve fornire le dovute informazioni sui rischi che il luogo di lavoro e/o le attività di lavoro della propria organizzazione può determinare nei confronti delle ditte terze. Il datore di lavoro committente deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento delle attività appaltate alla ditte terze e pertanto deve redigere, così come stabilito dall’art. 26 c.3 del D.lgs81/2008 e s.m.i., un documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI). Tale documento si pone l’obiettivo di valutare e definire le misure di prevenzione e protezione per ridurre e gestire i rischi interferenziali, quindi lo stesso non ha nessuna presunzione di entrare nella valutazione dei rischi né del committente né dell’appaltatore, ma ha solo l’obiettivo di gestire le possibili interferenze (ad esempio: accessi, percorsi comuni, interferenze temporali e spaziali, etc.). La redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato. Il DUVRI prevede, inoltre, una specifica sezione dedicata “ai costi della sicurezza” intesa come costi da sostenere per la riduzione dei rischi interferenziali sulla base di quanto valutato e determinato. Da quanto esposto, il DUVRI non si applica nel regime dei cantieri temporanei e mobili, applicazione del titolo IV del T.U. dove è già previsto uno specifico strumento per la gestione delle interferenze quale il PSC (Piano si sicurezza e Coordinamento).
Il POS
In materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro vige il D.lgs.81/2008 e s.m.i. Al titolo IV “Cantiere temporanei e mobili”, art. 96, la normativa impone in campo alle imprese esecutrici la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.). Appare chiaro che ogni qual volta si configura un cantiere, l’impresa esecutrice dei lavori indipendentemente dalla presenza o meno del Piano di coordinamento della sicurezza, deve obbligatoriamente redigere il P.O.S. in conformità all’allegato XV del D.lgs.81/2008 e s.m.i. I casi per i quali la redazione del P.O.S non è prevista sono le mere forniture di materiale o attrezzature, in questi casi si applica l’art. 26 del T.U. della sicurezza. Il P.O.S. è previsto per tutti i lavori edili così come definiti dall’Allegato X ovvero lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione ,trasformazione, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, etc. Quindi per tutti i lavori relativi ad impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento etc. che non comportano un lavoro edile o di ingegneria civile non si applica il Titolo IV e non va redatto il POS, per essi si fa riferimento alle specifiche procedure contenute nei DVR aziendali oltre all’applicazione di eventuali DUVRI.
E per la fornitura del calcestruzzo? Qui occorre far riferimento alla circolare del 10/02/2016 prot. 2597 della Commissione Consultiva la quale distingue due casi specifici: fornitura di calcestruzzo senza partecipazione attiva all’attività di posa (Il lavoratore dell’impresa fornitrice non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo e non deve tenere e manovrare la benna o il secchione o il terminale in gomma della pompa) e con partecipazione attiva all’attività di posa (fornitura e posa). Nel primo caso si applicano le procedure emanate dalla stessa commissione (ovvero si ricade nel caso di cui all’art. 26 del D.lgs381/2008 e s.m.) mentre nel secondo caso occorre specifica redazione del P.O.S (Piano operativo di sicurezza).