Redazione POS
In materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro vige il D.lgs.81/2008 e s.m.i. Al titolo IV “Cantiere temporanei e mobili”, art. 96, la normativa impone in campo alle imprese esecutrici la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.). Il POS è un documento simile al DVR che ha lo scopo di valutare i rischi per attività lavorative da eseguire in un cantiere edile. La differenza con il DVR sta proprio nel fatto che, mentre il DVR è rilegato alle attività svolte in azienda, il POS si riferisce a tutte quelle attività da svolgere all’esterno ed esclusivamente nei cantieri edili. Ha lo scopo di indicare tutti i comportamenti da seguire e i DPI da indossare per ridurre al minimo i rischi per il lavoratore.
Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. 81/08, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
- i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
- il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
- la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi sub affidatari;
- i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
- il nominativo del medico competente ove previsto;
- il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
- il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
- b) le specifiche mansioni, inerenti alla sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;
- la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
- l’elenco delle sostanze e miscele pericolose22 utilizzate nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
- l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
- l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
- le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
- l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
- l) la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
Non è previsto il P.O.S. nei casi in cui il lavoro si riduce alla fornitura di materiale o attrezzature. In questi particolari casi viene applicato l’art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
Ricapitolando, il piano operativo di sicurezza, P.O.S. è previsto per tutti i lavori edili così come definiti dall’Allegato X ovvero lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione ,trasformazione, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, etc. Quindi per tutti i lavori relativi ad impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento etc. che non comportano un lavoro edile o di ingegneria civile non si applica il Titolo IV e non va redatto il POS, per essi si fa riferimento alle specifiche procedure contenute nei DVR aziendali oltre all’applicazione di eventuali DUVRI.
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