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Redazione DVR

Affianchiamo le Aziende nella redazione del Documento di Valutazione dei Rischi

Il D.V.R. acronimo per Documento di Valutazione dei Rischi, è un documento obbligatorio che viene redatto dal Datore di lavoro, DL, o dal RSPP, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, insieme al medico competente e approvato dal DL in cui, per ogni azienda, vengono elencati lavori e macchine adoperate e tutti i rischi connessi a cui vanno in contro i lavoratori, art. 28 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

La C.F.C. predispone il DVR Aziendale a seguito di approfondita conoscenza del cliente, delle sedi che compongono la sua struttura con sopralluoghi, atti ad effettuare i coretti rilievi strumentali prima di produrre il documento secondo la normativa vigente.

Per ogni categoria di rischio vengono anche elencati i DPI, Dispositivi di Protezione Individuale, che il lavoratore deve indossare.

Il DVR va redatto all’inizio dell’attività lavorativa anche se l’azienda ha un solo dipendente. Qualora il documento non fosse disponibile all’inizio dei lavori, il DL rischia un’ammenda che va da 2.740,00 euro a 7.014,40 euro o la reclusione da tre a sei mesi.

All’interno del D.V.R. vanno riportati almeno i seguenti dati:

          Descrizione generale dell’azienda;

          Descrizione delle lavorazioni aziendali e identificazione delle mansioni;

          Individuazione dei pericoli presenti in azienda;

       Identificazione delle mansioni delle mansioni ricoperte dalle persone esposte e degli ambienti di lavoro interessati in relazione ai pericoli individuati;

   Individuazione di strumenti informativi di supporto per l’effettuazione della valutazione dei rischi (registro infortuni, etc.)

          Effettuazione della valutazione dei rischi per tutti i pericoli individuati;

          Individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione;

          Indicazioni delle misure di prevenzione e protezione attuale;

          Individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;

         Individuazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

         Individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure.

Ogni qualvolta vi siano modifiche sostanziali all’interno dell’organico lavorativo e/o delle macchine, attrezzature o processo di lavoro, il D.V.R. deve essere aggiornato. Per quanto riguarda alcuni rischi fisici, quali ad esempio quelli causati da rumore e vibrazione, l’aggiornamento del documento deve avvenire almeno con cadenza quadriennale.

Si ricorda che i principi generali che devono guidare il Datore di lavoro nella scelta delle misure di riduzione e controllo dei rischi sono contenuti nel D.Lgs. 81/08 s.m.i. all’art. 15 e sono così sintetizzabili:

  • l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione alla fonte in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
  • la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza (criterio di completezza della valutazione);
  • il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature;
  • la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
  • il controllo sanitario dei lavoratori (sorveglianza sanitaria);
  • l’informazione, la formazione e l’addestramento adeguati per i lavoratori;
  • la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
  • l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza (segnaletica di salute e sicurezza);
  • la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti
  • la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli salute sicurezza.

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