IL P.O.S – Piano Operativo di sicurezza
In materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro vige il D.lgs.81/2008 e s.m.i. Al titolo IV “Cantiere temporanei e mobili”, art. 96, la normativa impone in campo alle imprese esecutrici la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.). Appare chiaro che ogni qual volta si configura un cantiere, l’impresa esecutrice dei lavori indipendentemente dalla presenza o meno del Piano di coordinamento della sicurezza, deve obbligatoriamente redigere il P.O.S. in conformità all’allegato XV del D.lgs.81/2008 e s.m.i. I casi per i quali la redazione del P.O.S non è prevista sono le mere forniture di materiale o attrezzature, in questi casi si applica l’art. 26 del T.U. della sicurezza. Il P.O.S. è previsto per tutti i lavori edili così come definiti dall’Allegato X ovvero lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione ,trasformazione, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, etc. Quindi per tutti i lavori relativi ad impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento etc. che non comportano un lavoro edile o di ingegneria civile non si applica il Titolo IV e non va redatto il POS, per essi si fa riferimento alle specifiche procedure contenute nei DVR aziendali oltre all’applicazione di eventuali DUVRI.
E per la fornitura del calcestruzzo? Qui occorre far riferimento alla circolare del 10/02/2016 prot. 2597 della Commissione Consultiva la quale distingue due casi specifici: fornitura di calcestruzzo senza partecipazione attiva all’attività di posa (Il lavoratore dell’impresa fornitrice non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo e non deve tenere e manovrare la benna o il secchione o il terminale in gomma della pompa) e con partecipazione attiva all’attività di posa (fornitura e posa). Nel primo caso si applicano le procedure emanate dalla stessa commissione (ovvero si ricade nel caso di cui all’art. 26 del D.lgs381/2008 e s.m.) mentre nel secondo caso occorre specifica redazione del P.O.S (Piano operativo di sicurezza).
In materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro vige il D.lgs.81/2008 e s.m.i. Al titolo IV “Cantiere temporanei e mobili”, art. 96, la normativa impone in campo alle imprese esecutrici la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.). Appare chiaro che ogni qual volta si configura un cantiere, l’impresa esecutrice dei lavori indipendentemente dalla presenza o meno del Piano di coordinamento della sicurezza, deve obbligatoriamente redigere il P.O.S. in conformità all’allegato XV del D.lgs.81/2008 e s.m.i. I casi per i quali la redazione del P.O.S non è prevista sono le mere forniture di materiale o attrezzature, in questi casi si applica l’art. 26 del T.U. della sicurezza. Il P.O.S. è previsto per tutti i lavori edili così come definiti dall’Allegato X ovvero lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione ,trasformazione, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, etc. Quindi per tutti i lavori relativi ad impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento etc. che non comportano un lavoro edile o di ingegneria civile non si applica il Titolo IV e non va redatto il POS, per essi si fa riferimento alle specifiche procedure contenute nei DVR aziendali oltre all’applicazione di eventuali DUVRI.
E per la fornitura del calcestruzzo? Qui occorre far riferimento alla circolare del 10/02/2016 prot. 2597 della Commissione Consultiva la quale distingue due casi specifici: fornitura di calcestruzzo senza partecipazione attiva all’attività di posa (Il lavoratore dell’impresa fornitrice non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo e non deve tenere e manovrare la benna o il secchione o il terminale in gomma della pompa) e con partecipazione attiva all’attività di posa (fornitura e posa). Nel primo caso si applicano le procedure emanate dalla stessa commissione (ovvero si ricade nel caso di cui all’art. 26 del D.lgs381/2008 e s.m.) mentre nel secondo caso occorre specifica redazione del P.O.S (Piano operativo di sicurezza).