IL D.V.R – Documento di Valutazione dei Rischi
In materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro vige il D.lgs.81/2008 e s.m.i. L’art. 17 del T.U. impone, in capo al datore di lavoro di una qualsiasi organizzazione, l’elaborazione di un documento di valutazione dei rischi i riferimento a quanto stabilito dal successivo art. 28. La mancata redazione di tale documento comporta una sanzione, a carico del D.L, pari all’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro. In quali circostanza deve essere redatto il D.V.R e chi lo deve fare ?
Ogni qual volta si configura un rapporto di lavoro indipendentemente dalla forma contrattuale e si instaura una condizione in cui un soggetto esercita un’attività all’interno di un’organizzazione lavorativa, si creano i presupposti per l’applicazione del D.lgs81/2008 e s.m.i. e il D.L è obbligato a redigere il DVR. Stante a questa definizione anche per attività a “rischio basso” con la presenza di un solo dipendente (anche con contratto di lavoro part time) si applica l’art.17 del T.U. e pertanto deve essere redatto specifico documento di valutazione dei rischi. In sostanza, se nell’ambito dell’organizzazione dell’attività lavorativa vi è la presenza di lavoratori, il D.L. deve mettere in atto una serie di misure preventive e protettive per garantire la salute e la sicurezza dei propri dipendenti. Per poter applicare tale “principio prevenzionistico e protettivo” occorre necessariamente valutare tutti i rischi della specifica attività di lavoro e di conseguenza provvedere alla riduzione “entro limiti accettabili” degli stessi.
In definitiva, quando si avvia una nuova attività di lavoro e si configurano le condizioni di applicazione dell’art. 17 e 28, il D.L. ha un tempo massimo di 90 giorni per provvedere alla redazione del D.V.R. Tale documento va poi aggiornato al cambio significativo di macchine, attrezzature o processo di lavoro, ovvero ad ogni condizione “sostanziale” che comporta una modifica della precedente valutazione dei rischi. Inoltre, per alcune tipologie di rischio quali ad esempio i rischi fisici (rumore, vibrazione, etc.) l’aggiornamento in merito alla valutazione degli stessi è fatta con cadenza almeno quadriennale.