IL D.U.V.R.I – Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti
In materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro vige il D.lgs.81/2008 e s.m.i. L’art. 26 del T.U. impone, in capo al datore di lavoro di una qualsiasi organizzazione, l’elaborazione di un documento

di valutazione dei rischi interferenziali (D.U.V.R.I.) in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi che operano all’interno della propria organizzazione di lavoro.

Prima di elaborare il documento in oggetto, il D.L. verifica l’ITP dell’azienda affidataria/appaltatrice ovvero l’idoneità tecnico professionale mediante l’acquisizione del certificato camerale o di una autocertificazione circa il possesso dell’ITP (per i lavoratori autonomi). Se da una parte il Datore di Lavoro committente deve verificare i requisiti tecnico professionali delle aziende affidatarie/ appaltatrice (aziende di pulizia, di manutenzione, etc.), dall’altra deve fornire le dovute informazioni sui rischi che il luogo di lavoro e/o le attività di lavoro della propria organizzazione può determinare nei confronti delle ditte terze. Il datore di lavoro committente deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento delle attività appaltate alla ditte terze e pertanto deve redigere, così come stabilito dall’art. 26 c.3 del D.lgs81/2008 e s.m.i., un documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI). Tale documento si pone l’obiettivo di valutare e definire le misure di prevenzione e protezione per ridurre e gestire i rischi interferenziali, quindi lo stesso non ha nessuna presunzione di entrare nella valutazione dei rischi né del committente né dell’appaltatore, ma ha solo l’obiettivo di gestire le possibili interferenze (ad esempio: accessi, percorsi comuni, interferenze temporali e spaziali, etc.). La redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato. Il DUVRI prevede, inoltre, una specifica sezione dedicata “ai costi della sicurezza” intesa come costi da sostenere per la riduzione dei rischi interferenziali sulla base di quanto valutato e determinato. Da quanto esposto, il DUVRI non si applica nel regime dei cantieri temporanei e mobili, applicazione del titolo IV del T.U. dove è già previsto uno specifico strumento per la gestione delle interferenze quale il PSC (Piano si sicurezza e Coordinamento).

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