Legge di riferimento: art 37 c.7 D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e accordo conferenza stato, regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano n. 221/esr del 21/12/2011
In ogni azienda sono presenti uno o più PREPOSTI con il compito di coordinare la produzione e l’organizzazione della fase di lavoro.
In sostanza il PREPOSTO non è altro che “capo squadra - capo reparto - capo ufficio, etc.”
Egli sopraintende l’attività di lavoro avendo ricevuto ordini precisi, ma limitati alla sua formazione professionale e capacità tecnica, ad organizzare moderate fasi di lavoro e verificarne la produzione.
Il D.Lgs 81/08 dispone che il PREPOSTO sia vigile non solo nei processi di produzione, ma attento alle condizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ovvero, il PREPOSTO è l’addetto che vigila e sovraintende l’attività lavorativa assicurando che tutti di Dispositivi di Protezione Collettiva (D.P.C.) siano attivati e che tutti di Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.) siano regolarmente indossati dal personale a lui affidato.
Pertanto, il compito del PREPOSTO si inquadra in riferimento del Decreto Legislativo 81/08 m. e i. con il D.Lgs 106/09 con riferimento al potere (se pur limitato) gerarchico nei confronti dei colleghi di lavoro, persona che con o senza incarico formalizzato dal datore di lavoro e sottoscritto per accettazione dal PREPOSTO, vigila in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
A chi è rivolto: Al preposto, inteso come persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. La figura del preposto coincide con quella del “capocantiere/caposquadra”, pertanto fa riferimento ad un lavoratore che gestisce funzionalmente un gruppo di lavoro.
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